Laddove ad un sommario esame non appaiano manifestamente infondate le criticità segnalate sul versante dell’impiego di criteri valutativi non previsti dalla lex specialis della procedura concorsuale, appare opportuno mantenere la res adhuc integra, sospendendo, quindi, gli effetti della nuova deliberazione impugnata, adottata in ottemperanza al precedente ordine di riesame impartito con l’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo.
Tar Campania, Napoli, sez. I, sent. n. 5349 del 25.9.2026
RICERCATORI – GIUDIZIO DI INIDONEITÀ DI TUTTI I CANDIDATI – ASSENZA DI OBBLIGO DI PROCLAMARE UN VINCITORE – AUTONOMIA DELLA NUOVA COMMISSIONE RISPETTO ALLA PRECEDENTE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – INCOMPATIBILITÀ DEL COMMISSARIO – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA – UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO – RIGETTO