Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 3705 del 12.4.2023

PROFESSORE ORDINARIO – GIUDIZIO PER REVOCAZIONE – SETTORE CONCORSUALE 06/A1 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FERRARA – INAMMISSIBILITA’

Non si è in presenza di un errore revocatorio nell’ipotesi di inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di anomalie del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero ancora nel caso in cui la questione sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita; ipotesi, queste, che possono semmai dar luogo ad un errore di valutazione, come tale qualificabile come errore di diritto e non deducibile in sede di revocazione. Dunque, non sussiste l’errore di fatto revocatorio del giudice amministrativo qualora le conclusioni cui lo stesso è pervenuto scaturiscano non da una difettosa lettura dei documenti di causa e del loro contenuto bensì da un puntuale ragionamento logico-giuridico, la cui correttezza (o meno) in diritto esula dal sindacato consentito al Giudice medesimo.

Argomenti
, , , ,
Contatta lo Studio
Condividi
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Articoli correlati
9 Mag
PROFESSORE ORDINARIO – DIVIETO ART. 3 DPR 117/2000 – OBBLIGO DI ASTENSIONE – SETTORE CONCORSUALE 01/A6 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MAT/09 – ACCOGLIMENTO PARZIALE
6 Mag
PROFESSORE ORDINARIO – RAPPORTO TRA COMMISSIONE E CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO – SETTORE CONCORSUALE 03/B1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE CHIM/03 – UNIVERSITA’ DI TRIESTE – RIGETTO
Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa in materia di concorsi universitari e ASN
Massime recenti

Tar Toscana, sez. IV, sent. n. 797 del 5.5.2025

PROFESSORE ORDINARIO – CARENZA DI MOTIVAZIONE – VALORE CONFESSORIO ATTO AMMINISTRATIVO – SETTORE CONCORSUALE 13/D1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-S/01 – UNIVERSITA’ DI SIENA – ACCOGLIMENTO

Ultime News