Non si è in presenza di un errore revocatorio nell’ipotesi di inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di anomalie del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero ancora nel caso in cui la questione sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita; ipotesi, queste, che possono semmai dar luogo ad un errore di valutazione, come tale qualificabile come errore di diritto e non deducibile in sede di revocazione. Dunque, non sussiste l’errore di fatto revocatorio del giudice amministrativo qualora le conclusioni cui lo stesso è pervenuto scaturiscano non da una difettosa lettura dei documenti di causa e del loro contenuto bensì da un puntuale ragionamento logico-giuridico, la cui correttezza (o meno) in diritto esula dal sindacato consentito al Giudice medesimo.
Tar Lazio, Roma, sez. III ter, sent. n. 12275 del 6.7.2026
PROFESSORE ORDINARIO – VALUTAZIONE COMPARATIVA – SORTEGGIO – INCOMPATIBILITÀ DEL COMMISSARIO – GRUPPO SCIENTIFICO DISCIPLINARE 06/MEDS-13 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MEDS-13/A (EX SSD MED/27) – UNIVERSITÀ DI ROMA “LA SAPIENZA” – ACCOGLIMENTO