Nelle procedure di chiamata ex art. 18 L. 240/2010, non è irricevibile l’impugnazione dei criteri di valutazione fissati dal bando, dal regolamento di ateneo o dagli atti presupposti proposta unitamente agli atti conclusivi.
Tali criteri non hanno infatti natura escludente e la loro lesività si manifesta in modo concreto e attuale solo all’esito della valutazione comparativa dei candidati.
In assenza di una previsione di legge, del bando o del regolamento di ateneo, la Commissione non è tenuta ad attribuire punteggi numerici, pesi ponderali o griglie ai singoli criteri e sottocriteri. È legittima la predeterminazione di criteri articolati per macro-ambiti, valutati mediante una scala di giudizi sintetici descrittivi (nella specie, undici gradi da “eccellente” a “insufficiente”). Tale metodo è idoneo a rendere ricostruibile l’iter logico seguito e risulta anzi particolarmente adatto alle selezioni di livello accademico elevato, nelle quali le differenze tra i candidati sono fisiologicamente contenute e difficilmente traducibili in una mera quantificazione numerica.
Nei settori concorsuali non bibliometrici, quale il 13/ECON-07, è legittima la scelta della Commissione di autovincolarsi a non utilizzare indicatori bibliometrici nella valutazione delle pubblicazioni. Ne consegue che l’inserimento del candidato nella lista World’s Top 2% Scientists della Stanford University non può essere valorizzato, né come “premio o riconoscimento”, né ai fini della consistenza della produzione scientifica.
La lista si fonda infatti esclusivamente su dati citazionali estratti da Scopus e non su una valutazione dell’attività scientifica. La sua valorizzazione si porrebbe quindi in contrasto con la natura non bibliometrica del settore (d.m. 120/2016, all. D) e con l’autovincolo assunto dalla Commissione, la cui violazione determinerebbe l’illegittimità delle successive determinazioni. Per le stesse ragioni, la Commissione può legittimamente fare riferimento alla classificazione ANVUR delle riviste (fascia A) anziché al ranking internazionale ABS. Documenti di associazioni scientifiche di settore privi di carattere prescrittivo, non richiamati dal bando o dai criteri e successivi all’indizione della procedura, non hanno alcuna efficacia vincolante.
Le specifiche funzioni indicate dal bando assolvono una finalità meramente informativa (art. 18, comma 1, lett. a, L. 240/2010). La valutazione deve quindi incentrarsi sulla congruenza dei titoli con l’intero settore scientifico-disciplinare, senza dare preminenza a un singolo campo di competenza, per non calibrare il profilo da reclutare sulle caratteristiche di un determinato candidato. Correttamente, pertanto, la Commissione ha privilegiato un profilo più aderente all’intero SSD rispetto a una produzione concentrata su un ambito tematico circoscritto.
Quanto alla valutazione dei titoli: è onere del candidato fornire alla Commissione tutti gli elementi necessari per una completa valutazione, senza che possa pretendersi il compimento di calcoli ipotetici o presuntivi, ad esempio proiettando sull’intera carriera il numero di tesi seguite nell’ultimo anno accademico; il medesimo titolo, già valorizzato nell’ambito di un criterio, non può essere considerato anche in relazione a un altro, per evitare un’indebita duplicazione del suo peso valutativo; le censure che contrappongono ai criteri prestabiliti parametri estranei o una diversa ponderazione dei titoli si risolvono in una richiesta di riedizione del giudizio tecnico, preclusa al giudice in assenza di evidenti profili di illogicità, abnormità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.