È illegittimo per difetto di motivazione il diniego all’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia in cui il giudizio negativo sulle pubblicazioni sia motivato sulla base della mancanza di coerenza delle stesse con le tematiche del settore concorsuale, qualora una parte dei commissari si limiti a esprimere una valutazione del tutto apodittica senza in alcun modo specificare quali delle predette pubblicazioni difetterebbero di coerenza e le motivazioni alla base di un siffatto giudizio. Inoltre, il giudizio negativo su un profilo del candidato (nel caso di specie sulle pubblicazioni) deve essere esplicitato anche nell’ambito del giudizio collettivo: quest’ultimo deve considerarsi privo di motivazione sotto il profilo della valutazione delle pubblicazioni ex art. 4 DM 120/2016 qualora si limiti a dare atto di un giudizio negativo sulla maturità scientifica della candidata, espresso con una maggioranza di 3/5 dei Commissari, senza altro specificare. Accoglimento
Tar Lazio, Roma, sez. IV quater, 28.11.2024, sent. n. 21390
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – SETTORE CONCORSUALE 11/ C2 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M–STO/05 – ACCOGLIMENTO