In tema di abilitazione scientifica nazionale per la seconda fascia, la commissione può legittimamente denegare il riconoscimento dell’abilitazione a fronte di pubblicazioni monotematiche. Si tratta di valutazione ragionevole, dal momento che l’ASN richiede padronanza della materia scientifica tendenzialmente completa, non potendo essere l’interesse dell’accademico circoscritto a singoli settori della disciplina.
È legittima la valutazione che, pur evidenziando sussistenza di elementi positivi, giudichi nel complesso negativamente le opere in ragione della rilevata monotematicità della produzione scientifica senza alcun riferimento ai principi fondamentali della disciplina. Il candidato che presenta domanda per il settore concorsuale, il quale investe una molteplicità di argomenti e tematiche, non può ritenere di conseguire l’abilitazione sulla scorta di produzione scientifica incentrata su pochissime o addirittura su un’unica tematica rientrante nel settore.
La suddivisione dei settori concorsuali di cui all’allegato A, D.M. 855/2015, fa ricadere il SC 12/D1-Diritto Amministrativo nel macrosettore concorsuale 12/D-Diritto Amministrativo e Tributario e non nel macrosettore 12/C-Diritto Costituzionale e Ecclesiastico, al cui interno è ricompreso il SC 12/C1-Diritto Costituzionale. La pretesa compenetrazione fra i due settori è smentita dal disposto normativo.
Il riconoscimento di elementi positivi (rigore metodologico, capacità di analisi critica) non implica necessariamente valutazione complessiva sufficiente, potendo la commissione riconoscere un profilo scientifico in formazione, non ancora sufficientemente maturo per il conseguimento dell’abilitazione.