In tema di abilitazione scientifica nazionale, quando la commissione esprime valutazioni estremamente positive sulla produzione scientifica del candidato (ampiezza tematica, originalità metodologica, livello internazionale, rigore metodologico), ma conclude negativamente appiattendosi sul parere pro veritate senza spiegare in modo esaustivo perché le valutazioni ivi contenute siano prevalenti rispetto agli aspetti positivi, il provvedimento è viziato per difetto di motivazione.
La commissione deve, con maggior impegno esplicativo, spiegare in modo adeguato le ragioni per le quali, nonostante gli aspetti positivi riscontrati nelle opere presentate, la produzione scientifica non sia di qualità elevata ai fini del conseguimento dell’abilitazione. Non può la commissione acriticamente appiattirsi sulle conclusioni rassegnate dall’esperto nominato nel parere pro veritate senza alcun vaglio critico.
È illegittimo il provvedimento che, dopo aver riconosciuto produzione scientifica di livello internazionale e buona originalità metodologica, conclude apoditticamente che le pubblicazioni non sono immuni da ripetitività e toccano ambiti geoculturali marginali, sulla scorta del parere pro veritate, senza indicare con maggior impegno motivazionale le ragioni della prevalenza degli aspetti negativi su quelli positivi riscontrati.