Il giudizio relativo all’accertamento negativo del possesso di titoli di esperienza o della loro coerenza con il settore concorsuale può essere censurato in base alla tipologia della motivazione concretamente addotta, potendosi spingere l’azione di annullamento a fondarsi anche su ragioni pienamente fattuali, conoscibili come tali dal giudice; in tali ipotesi sono ammissibili deduzioni inerenti il merito del presupposto ma esse – proprio in quanto viene in rilievo una censura avente ad oggetto un presupposto fattuale – non possono limitarsi ad una mera critica logico formale della motivazione, richiedendosi una adeguata e corrispondente dimostrazione del possesso del requisito, regolata dal consueto riparto dell’onere della prova (al ricorrente spetta la prova positiva del fondamento della propria pretesa).
Tar Campania, Napoli, sez. I, sent. n. 5349 del 25.9.2026
RICERCATORI – GIUDIZIO DI INIDONEITÀ DI TUTTI I CANDIDATI – ASSENZA DI OBBLIGO DI PROCLAMARE UN VINCITORE – AUTONOMIA DELLA NUOVA COMMISSIONE RISPETTO ALLA PRECEDENTE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – INCOMPATIBILITÀ DEL COMMISSARIO – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA – UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO – RIGETTO