Il giudizio relativo all’accertamento negativo del possesso di titoli di esperienza o della loro coerenza con il settore concorsuale può essere censurato in base alla tipologia della motivazione concretamente addotta, potendosi spingere l’azione di annullamento a fondarsi anche su ragioni pienamente fattuali, conoscibili come tali dal giudice; in tali ipotesi sono ammissibili deduzioni inerenti il merito del presupposto ma esse – proprio in quanto viene in rilievo una censura avente ad oggetto un presupposto fattuale – non possono limitarsi ad una mera critica logico formale della motivazione, richiedendosi una adeguata e corrispondente dimostrazione del possesso del requisito, regolata dal consueto riparto dell’onere della prova (al ricorrente spetta la prova positiva del fondamento della propria pretesa).
Tar Toscana, sez. IV, sent. n. 1216 del 15.6.2026
PROFESSORE ORDINARIO – VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI – QUALITÀ DEI SEMINARI – ETA’ ACCADEMICA – ATTIVITÀ DI PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI – GRIGLIA – VOTO NUMERICO – SETTORE CONCORSUALE 07/E1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGR/07 – SCUOLA SUPERIORE S. ANNA – RIGETTO