Quando il ricorrente ha pacificamente dimostrato il possesso dei tre titoli richiesti dall’art. 6 del D.M. n. 120/2016 e ha ottenuto una valutazione positiva sulle pubblicazioni, oltre che il raggiungimento dei c.d. valori soglia di cui al D.M. n. 589/2018, per cui il riesame della domanda del ricorrente costituirebbe un’attività procedimentale inutile, sussistono tutti i presupposti per la condanna dell’Amministrazione al rilascio del provvedimento richiesto, tenuto conto che non vi sono (più) ulteriori margini di discrezionalità da parte della predetta Amministrazione e non residuano (più) ulteriori incombenti istruttori, così come richiesto dall’art. 31, comma 3, c.p.a.
Tar Campania, Napoli, sez. I, sent. n. 5349 del 25.9.2026
RICERCATORI – GIUDIZIO DI INIDONEITÀ DI TUTTI I CANDIDATI – ASSENZA DI OBBLIGO DI PROCLAMARE UN VINCITORE – AUTONOMIA DELLA NUOVA COMMISSIONE RISPETTO ALLA PRECEDENTE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – INCOMPATIBILITÀ DEL COMMISSARIO – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA – UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO – RIGETTO