Nel caso in cui la P.A. non abbia dato prova di avere dato piena esecuzione al provvedimento giurisdizionale di rivalutazione del candidato, si deve dichiarare l’obbligo dell’amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato, concludendo il procedimento già avviato, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione ovvero dalla comunicazione se anteriore della presente sentenza; occorre altresì nominare, in caso di inutile scadenza del predetto termine, il Commissario ad acta attingendo alle risorse interne all’amministrazione, il quale, entro giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla comunicazione all’amministrazione, a cura di parte ricorrente, dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione, darà corso al procedimento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
Tar Campania, Napoli, sez. I, sent. n. 5349 del 25.9.2026
RICERCATORI – GIUDIZIO DI INIDONEITÀ DI TUTTI I CANDIDATI – ASSENZA DI OBBLIGO DI PROCLAMARE UN VINCITORE – AUTONOMIA DELLA NUOVA COMMISSIONE RISPETTO ALLA PRECEDENTE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – INCOMPATIBILITÀ DEL COMMISSARIO – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA – UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO – RIGETTO