L’estrema sinteticità del giudizio non lascia trasparire il ragionamento logico che ha portato la Commissione a ritenere determinante per il riconoscimento dell’abilitazione scientifica il fatto che la ricorrente appaia nell’ambito delle pubblicazioni presentate, solo in un lavoro scientifico quale ultimo autore donde siccome tale circostanza non è prevista in alcuna previsione normativa il giudizio espresso in siffatte forme deve essere annullato.
Al fine dell’espressione del giudizio collegiale finale, la normativa non pretende una motivazione ipertrofica che si soffermi su ogni singola pubblicazione che, invero, sarebbe di difficile se non impossibile attuazione in procedure come quella oggetto dell’odierna controversia ove si richiede l’esame di un nutrito gruppo di candidati in un ristretto lasso di tempo. Ad essere necessario, tuttavia, è l’esame analitico delle singole pubblicazioni presentate da parte dei singoli Commissari, essendo possibile, nella successiva formulazione del giudizio collegiale che rappresenta il risultato di tale valutazione, che la Commissione possa legittimamente esprimersi anche con termini sintetici e sommari, purché il giudizio risulti essere sorretto da una motivazione che consenta di conoscere l’iter valutativo seguito, anche al fine di garantire la tutela giurisdizionale degli interessi dei candidati.