Nel caso in cui la P.A. non abbia dato prova di avere dato piena esecuzione al provvedimento giurisdizionale di rivalutazione del candidato, si deve dichiarare l’obbligo dell’amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato, concludendo, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, il procedimento già avviato, e, per l’effetto, dichiarare l’obbligo del Ministero dell’Università e della Ricerca di “riesaminare la posizione della ricorrente tenendo in debita considerazione il parere pro veritate favorevole già acquisito” con il correlato divieto di “inserire surrettiziamente, [come invece fatto in precedenza] (…), nuovi elementi di giudizio esterni rispetto al parere medesimo, ponendo in essere de facto un nuovo ed autonomo giudizio”.
A titolo di astreinte, ai sensi dell’art. 114 co. IV lett. e) c.p.a., la somma di euro € 600,00/die che sarà dovuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca in favore della ricorrente per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della presente sentenza, a far data dalla sua notifica a cura di parte ricorrente, con condanna al pagamento delle relative somme, oltre interessi e rivalutazione, come per legge.