L’abilitazione è attribuita ai soli ai candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano:
1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica);
2) il possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine
3) valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata.
Il giudizio collegiale deve riflettere, mediante un’adeguata attività di sintesi, le valutazioni dei singoli commissari al fine di far emergere la volontà dell’organo collegiale all’unanimità, ovvero a maggioranza, dei propri componenti. È illegittima, pertanto, la difformità tra la valutazione collegiale in punto di originalità delle pubblicazioni presentate dalla candidata, giudicate in termini negativi, a fronte di tre giudizi individuali di segno opposto e di due commissari che non si sono neppure pronunciati sullo specifico punto.
Il criterio della eterogeneità dei temi trattati (ovvero, al contrario, quella dello monotematicità) non è tra quelli previsti dal d.m. n. 120/2016 per la valutazione delle pubblicazioni presentate dai candidati, con discendente illegittimità dell’operato della commissione valutatrice.