Non risulta adeguatamente motivato il giudizio di una Commissione per l’Abilitazione scientifica nazionale il quale rilevi il discreto livello qualitativo e quantitativo della produzione scientifica del candidato, ma che allo stesso tempo rilevi che “l’apporto individuale del candidato non risulta ancora preminente” e che le pubblicazioni presentate “non sono tali da contribuire ancora in modo marcato al progresso dei temi di ricerca affrontati nel settore 09/G2”, senza tuttavia fornire una adeguata motivazione a sostegno della diversa conclusione per cui il profilo scientifico mostrerebbe una posizione “non ancora pienamente matura nel panorama della ricerca”.
Tar Campania, Napoli, sez. I, sent. n. 5349 del 25.9.2026
RICERCATORI – GIUDIZIO DI INIDONEITÀ DI TUTTI I CANDIDATI – ASSENZA DI OBBLIGO DI PROCLAMARE UN VINCITORE – AUTONOMIA DELLA NUOVA COMMISSIONE RISPETTO ALLA PRECEDENTE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – INCOMPATIBILITÀ DEL COMMISSARIO – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA – UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO – RIGETTO