I rapporti tra gli studiosi nel mondo accademico possono generare criticità nello svolgimento dei concorsi universitari, potendosi configurare situazioni di conflitto di interesse tra commissari e candidati. Tale problematica può risultare ancora più evidente nei settori concorsuali più piccoli.
Le fattispecie oggetto di sindacato giurisdizionale, nella copiosa giurisprudenza amministrativa in materia, sono state molteplici. Si pensi ai rapporti di parentela, di convivenza, alle relazioni di commensalità abituale, alla comunanza di interessi economici, alle più note relazioni tra allievo e maestro o, meno retoricamente, ai rapporti di collaborazione scientifica (redazione di pubblicazioni a più mani, progetti di ricerca, ecc.).
Tuttavia, la giurisprudenza amministrativa ha tentato in modo rigoroso di distinguere tra le ipotesi in cui tali rapporti si risolvono in una oggettiva compromissione della imparzialità della commissione (art. 97 Cost.) e quelle in cui tali rapporti non sono in grado di minare la serenità di giudizio.
In questa prospettiva spetta al giudice amministrativo verificare che i “collegamenti” tra il Commissario e i candidati si collochino all’interno del fisiologico fluire dei rapporti scientifici di collaborazione che connotano le relazioni accademiche.
La stessa giurisprudenza amministrativa si impone come canone di interpretazione dei membri delle Commissioni ai fini della eventuale astensione dal partecipare ai lavori una volta conosciuti i nominativi dei candidati.
Di seguito, si enucleano alcuni approdi giurisprudenziali che riguardano i rapporti tra commissario e candidato. In particolare, in giurisprudenza si è osservato che:
a) Il Consiglio di Stato (sez. VI, n. 4858/2012) ha da tempo ritenuto che la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d’incompatibilità normativamente previste (salva la spontanea astensione di cui all’art. 51, c.p.c.), a meno che i rapporti personali o professionali non siano di un rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle relazioni personali; i rapporti scientifici di collaborazione costituiscono ipotesi frequente nel mondo accademico, che non sono tali da compromettere il principio di imparzialità dei commissari, atteso che nel campo degli specialisti è assai difficile trovare un esperto che in qualche modo non abbia avuto contatti di tipo scientifico o didattico con uno dei candidati (cfr. Tar Sicilia, Palermo, sez. I, 11.12.2023, n. 3668);
b) in ogni caso, affinché i rapporti personali assumano rilievo, deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro ed allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio; diventa così rilevante la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica delle relazioni docente/allievo, si sia trasformato in un autentico sodalizio professionale, connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d’interessi di carattere economico (C.d.S., sez. VI, n. 4015/2013). Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito, ad esempio, che la contitolarità di un brevetto tra commissario e candidato costituisce un tipico esempio di sodalizio professionale illegittimo, in quanto determina una comunanza di interessi economici significativa (Tar Puglia, Bari, sez. I, 31.7.2024, n. 913); analogamente può dirsi per le ipotesi in cui vi siano soci della medesima società;
c) in altre parole quindi “le cause di astensione obbligatoria da ricondurre a ragioni di parentela, amicizia o inimicizia personale, interessi da intendere nel senso strettamente economico sopra indicato, o ancora a peculiari rapporti con una delle parti debbono essere adattate alla realtà del mondo accademico, in cui rapporti continuativi di collaborazione scientifica rappresentano di per sé non solo indice di conoscenza (se non anche di familiarità e apprezzamento personale), ma anche fonte di sostanziale utilità sia per il professore, che di tale collaborazione si avvale per le proprie attività di ricerca e di didattica, sia per l’allievo, che acquisisce nozioni e possibilità di introduzione nel mondo scientifico, con presumibile convergenza di interessi” (Consiglio di Stato, sez. VI, 29.8.2017, n. 4105).
La sussistenza di rapporti di collaborazione meramente intellettuale, cui siano estranei interessi patrimoniali, non appare elemento tale da inficiare il principio di imparzialità, tenuto conto delle competenze degli altri membri della Commissione che svolgono un controllo mirato a prevenire la pur possibile inclinazione di qualche componente ad apprezzare maggiormente l’operato di chi sia stato proprio allievo alla scelta dei più meritevoli (Consiglio di Stato, sez.VI, 17.9.2021, n. 6341; id., sez. VII, 28.11.2023, n. 10211, id., sez. VI, 29.8.2017, n. 4105);
Risulta non inficiare la legittimità degli atti un concorso la pubblicazione in comune di opere (Tar Sicilia, Palermo, sez. I, 11.12.2023, n. 3668). Tuttavia è stato affermato che (Tar Campania, Napoli, sez. II, 10.2.2025, n. 1117) precisa che avrebbe dovuto astenersi il Presidente della Commissione che risulta aver cooperato nella produzione di oltre la metà delle pubblicazioni scientifiche offerte in valutazione dal candidato nella procedura selettiva in disamina e che ha rapporti di collaborazione stabili (connotati da una continuità e da una assiduità) tra i due soggetti. Infatti, il giudizio di valore, da esprimere sui lavori scientifici dei concorrenti, difficilmente potrebbe restare pienamente imparziale, quando una parte rilevante della produzione pubblicistica di un candidato fosse riconducibile anche indirettamente al soggetto, chiamato a formulare tale giudizio (cfr. anche Consiglio di Stato, sez. VI, 3.5.2022, n. 3445).
d) può, invece, ritenersi idoneo a minare l’imparzialità dei commissari un rapporto di grave inimicizia.
Ad esempio, la presenza sui social network di post rivolti dal presidente di una Commissione contro una candidata integrano una situazione di “grave inimicizia” che rappresenta una delle ipotesi tipiche di astensione previste all’art. 51, comma 1, n. 3) c.p.c. (Consiglio di Stato, sez. VII, 11.8.2023, n. 7735). Sullo stesso piano le esternazioni via social del Presidente di una commissione, quand’anche sollecitate da atteggiamenti aggressivi messi in atto dal candidato, che rilevino una scarsa stima professionale per quest’ultimo, nonché l’esistenza di rapporti tutt’altro che sereni tra i soggetti coinvolti dallo scambio, non solo sul piano professionale, ma anche su quello personale, non consente di escludere anche solo il sospetto che il giudizio espresso dalla commissione presieduta dal Professore in questione possa esser conseguenza di un turbamento della terzietà dell’organo giudicante (Tar Campania, Napoli, sez. II, 3.3.2023, n. 1391).
Per completezza, per un completezza del quadro, si osserva che:
– l’art. 1, comma 16, lett. d) della legge 190/2012, avente ad oggetto Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, considera tra le aree maggiormente esposte al rischio corruttivo i concorsi universitari;
– ANAC ha inserito le Università nel Piano nazionale di Anticorruzione (https://www.anticorruzione.it/documents/91439/d9c6dd66-3b74-9871-ea33-5d34f3006e88; si veda anche la delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017 (https://www.anticorruzione.it/-/determinazione-n.1208-del-22/11/2017);
– il MIUR ha fornito indicazioni sullo svolgimento dei concorsi universitari e sullo specifico profilo della composizione delle commissioni (https://www.mim.gov.it/documents/20182/0/Atto+d%27indirizzo+n%C2%B039.pdf/3ac4a3fe-cda4-42ff-bdc3-110c42eda2a6?version=1.1&t=1546863039401).
Tuttavia deve essere precisato come la giurisprudenza amministrativa abbia più volte ritenuto che le indicazioni contenute negli atti di indirizzo del MIUR e nelle delibere di ANAC non costituiscono ex se parametri di legittimità di atti e comportamenti delle pubbliche amministrazioni, dovendosi escludere che abbiano un contenuto vincolante (Tar Lazio, Roma, sez. III ter, 17.3.2023, n. 4699).
Tema differente è quello che riguarda, invece, il rapporto tra il candidato e i membri del Consiglio di Dipartimento e organi apicali del Dipartimento (Consiglio di Stato, sez. VI, 6.8.2018, n. 4841, Corte cost. 9.4.2019, n. 79).
Avv. Umberto Cellai