Qualora l’amministrazione, in esecuzione di una sentenza di annullamento, decida di far ripartire ex novo la procedura mediante un nuovo avviso, con riapertura dei termini e possibilità di partecipazione anche di soggetti prima non concorrenti, essa è tenuta ad applicare il regolamento di ateneo vigente al momento della nuova indizione, e non quello previgente applicato alla prima procedura.
Così, la clausola regolamentare che prevede l’applicazione del nuovo regolamento alle procedure attivate successivamente alla sua entrata in vigore deve essere interpretata nel senso che l’aggettivo “successive” si riferisce alle procedure stesse e non alle delibere di assegnazione delle risorse, con conseguente operatività del principio del c.d. “tempus regit actum” in relazione alle fasi valutative ancora da svolgere.
Ne deriva l’illegittimità della scelta dell’ateneo che, pur avendo indetto una nuova procedura nel 2020, abbia continuato ad applicare il vecchio regolamento del 2011, ormai superato dal regolamento del 2019 che impone – tra l’altro – una valutazione comparativa dei candidati (artt. 4 e 6), elemento ritenuto dal giudice come irrinunciabile in qualunque procedura concorsuale e specificamente posto a fondamento della precedente sentenza di annullamento di I grado.
In esecuzione del giudicato vanno quindi annullati tutti gli atti adottati sulla base del regolamento non più vigente, successivi al nuovo avviso di indizione, ferma la validità di quest’ultimo, con ordine all’Università di ripetere la procedura senza nuova riapertura dei termini e di svolgere una nuova valutazione delle sole candidature presentate nei termini, applicando integralmente il regolamento del 2019 per le chiamate ex artt. 18 e 24 L. 240/2010.
Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 12954 del 15.7.2026
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ONERE MOTIVAZIONALE RAFFORZATO IN PRESENZA DI PROFILO PREVALENTEMENTE POSITIVO – CONTRADDITTORIETÀ TRA PREMESSE FAVOREVOLI E CONCLUSIONI NEGATIVE – IDENTITÀ TESTUALE DEI GIUDIZI INDIVIDUALI – SETTORE CONCORSUALE 06/D6 – ACCOGLIMENTO