Non sussiste l’obbligo dell’Amministrazione di notificare all’interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma soltanto l’obbligo di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione su richiesta dell’interessato. Il provvedimento amministrativo può, dunque, essere legittimamente motivato per relationem ad altri atti, la cui omessa allegazione o immediata disponibilità dell’interessato non è tale da incidere comunque sulla legittimità del provvedimento finale, potendo semmai valere in sede di errore scusabile per la rimessione in termini ai fini di una loro impugnazione.
Qualora il parere formulato dalla Commissione ASN, obbligatorio ma non vincolante, esaurisca il contenuto dell’atto, non è necessario che il Ministero dell’Università e della Ricerca formuli un’autonoma valutazione, dal momento che esso si sia determinato a recepirlo e a non discostarsene. Solo in quest’ultimo caso, infatti, si impone all’Amministrazione procedente l’obbligo di manifestare le ragioni che la inducono a dissentire dal parere obbligatorio (ma non vincolante) espresso da altra Amministrazione.
Il giudizio valutativo espresso dalla Commissione ASN, in quanto formulato nell’esercizio di un ampio potere tecnico discrezionale non risulta inficiato da nessuno dei vizi macroscopici che, soli, potrebbero condurre il giudice amministrativo a ritenere sussistente la denunciata illegittimità declinata come eccesso di potere in una delle forme espressive lamentate dall’istante (irragionevolezza, arbitrarietà, difetto di istruttoria, sviamento, contraddittorietà, irragionevolezza, arbitrarietà e sviamento di potere, ingiustizia manifesta e arbitrarietà…).