Tar Toscana, sez. I, sent. n. 107 del 31.1.2023

RICERCATORE DI TIPO B – COMMISSIONE – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE – CRITERI DI VALUTAZIONE – DISCREZIONALITA’ - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE - SETTORE CONCORSUALE 08/A3 - RIGETTO

In sede di nomina delle commissioni, i settori affini di cui all’allegato D del DM del 4 ottobre 2000 possano essere ritenuti come requisiti pienamente fungibili ed alternativi, e non meramente residuali, rispetto agli specifici settori scientifico-disciplinari eventualmente dedotti in selezione. Pertanto, deve considerarsi legittima la nomina di un commissario che sia docente in un settore scientifico disciplinare diverso da quello individuato dal bando afferente al macrosettore cui afferisce il settore concorsuale oggetto del bando.

Nell’ambito di una procedura pubblica per la selezione di ricercatori, spetta alla Commissione in via esclusiva, nella sua ampia discrezionalità, la competenza a valutare i titoli e gli elaborati degli esaminandi e, a meno che non ricorra l’ipotesi residuale del macroscopico errore logico, non è consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere neanche se reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale e il livello di conoscenze e di esperienze acquisite nella materia.

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