Tar Toscana, sez. IV, sent. n. 1216 del 15.6.2026

PROFESSORE ORDINARIO - VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI - QUALITÀ DEI SEMINARI - ETA' ACCADEMICA - ATTIVITÀ DI PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI - GRIGLIA - VOTO NUMERICO - SETTORE CONCORSUALE 07/E1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGR/07 - SCUOLA SUPERIORE S. ANNA - RIGETTO

È legittima la valutazione dei candidati quando essa prenda in considerazione elementi quali la valutazione degli studenti (ROS), la qualità dei seminari e la c.d. età accademica.
In relazione ai primi due, il criterio del “Rilevazione dell’Opinione degli Studenti sulla didattica erogata (ROS)”, introdotto con la l. n. 370/1999 e la qualità dei seminari sono espressamente previsti dall’art. 3 del D.M. 344/2011. Anche il criterio dell’età accademica è stato ritenuto legittimo da precedenti pronunce, in quanto utile a garantire imparzialità e parità di trattamento di tutti i concorrenti, fornendo un dato oggettivo che guardi al rapporto tra risultati e scorrere del tempo.

L’attività di predeterminazione dei criteri di valutazione è espressione dell’ampia discrezionalità amministrativa di cui sono fornite le Commissioni esaminatrici per lo svolgimento della propria funzione, sicché le relative scelte non sono assoggettabili al sindacato di legittimità del G.A., salvo che non siano ictu oculi inficiate da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti.

L’art. 18 della l. n. 240/2010 non prevede un obbligo per le Università di creare una griglia di trasposizione dei giudizi in voti numerici (creando punteggi e sub-punteggi) e una graduatoria, così come non lo prevedono il Regolamento per le chiamate della Scuola e il Bando, provvedimenti questi ultimi che, in ogni caso e sotto tale specifico profilo, non sono stati censurati dal ricorrente.

Quanto all’asserita assenza di un voto numerico per ciascun candidato, la giurisprudenza ha affermato che il giudizio discorsivo e analitico (non inteso come la valutazione svolta con un dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli, ma come raffronto globale dei candidati) comporta una migliore espressione della valutazione compiuta dalla Commissione rispetto a un punteggio numerico, in quanto il giudizio analitico deve ritenersi, infatti, più congeniale ad una valutazione chiamata.

Argomenti
Contatta lo Studio
Condividi
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Articoli correlati
25 Set 2026
RICERCATORI – GIUDIZIO DI INIDONEITÀ DI TUTTI I CANDIDATI – ASSENZA DI OBBLIGO DI PROCLAMARE UN VINCITORE – AUTONOMIA DELLA NUOVA COMMISSIONE RISPETTO ALLA PRECEDENTE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – INCOMPATIBILITÀ DEL COMMISSARIO – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA – UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO – RIGETTO
21 Set 2026
PROFESSORE ORDINARIO – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE – CONFLITTO DI INTERESSE COMMISSARIO E CANDIDATO – GRUPPO SCIENTIFICO DISCIPLINARE 06/MEDS-15 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MEDS-15/A – UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE – RIGETTO
Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa in materia di concorsi universitari e ASN
Massime recenti

Tar Campania, Napoli, sez. I, sent. n. 5349 del 25.9.2026

RICERCATORI – GIUDIZIO DI INIDONEITÀ DI TUTTI I CANDIDATI – ASSENZA DI OBBLIGO DI PROCLAMARE UN VINCITORE – AUTONOMIA DELLA NUOVA COMMISSIONE RISPETTO ALLA PRECEDENTE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – INCOMPATIBILITÀ DEL COMMISSARIO – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA – UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO – RIGETTO

Tar Lazio, Roma, sez. III ter, sent. n. 15218 del 24.9.2026

RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO – CRITERI DI VALUTAZIONE – OBBLIGO DI VALUTAZIONE PER SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE – INDICI BIBLIOMETRICI – PUBBLICAZIONI AMMISSIBILI – IMPOSSIBILITÀ DI CHIAMARE IL CANDIDATO CON PUNTEGGIO INFERIORE – GRUPPO SCIENTIFICO DISCIPLINARE 07/AGRI-03 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGRI-03/C – UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA

Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 15048 del 21.9.2026

ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – GIUDIZIO DI NON IDONEITÀ A MAGGIORANZA – OBBLIGO DI MOTIVAZIONE RAFFORZATA IN PRESENZA DI VOTI POSITIVI – APPROCCIO PREVALENTEMENTE DESCRITTIVO DELLE PUBBLICAZIONI – APPORTO INDIVIDUALE NEI LAVORI IN COLLABORAZIONE – LIMITATA RILEVANZA NEL SETTORE CONCORSUALE – CUMULATIVITÀ DEI CRITERI – SETTORE CONCORSUALE 12/A1

Tar Veneto, sez. I, sent. n. 1811 del 17.9.2026

RICERCATORI – CRITERI DI VALUTAZIONE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – PONDERAZIONE DEI PUNTEGGI PER PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE – PROVA DI RESISTENZA – INAMMISSIBILITÀ IN ASSENZA DI CENSURE VERSO CANDIDATI INTERMEDI – VERBALE DI SORTEGGIO DEI COMMISSARI – GRUPPO SCIENTIFICO DISCIPLINARE 11/PSIC-01 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE PSIC-01/B – UNIVERSITÀ DI PADOVA – RIGETTO

Ultime News