Tar Lombardia, Milano, sez. V, sent. n. 2757 del 17.10.2024

RICERCATORE - PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE - CONTINUITA’ DEI TITOLI - AUTOLIMITAZIONE DELLA DISCREZIONALITA’ DELLA COMMISSIONE - SETTORE CONCORSUALE 08/D1- SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR/14 - ACCOGLIMENTO

È illegittima la determinazione, da parte della Commissione, di un parametro supplementare e più selettivo (la “continuità”) per la valutazione dei titoli, perché in contrasto con le norme di rango primario (l’art. 24, l. n. 240/2010; art. 2, comma 2, D.M. n. 243/2011), e poiché viola i criteri, autovincolanti stabiliti dalla Commissione stessa, con la conseguenza di un’irrimediabile lesione della par condicio tra i candidati. L’art. 2, comma 2, D.M. n. 243/2011 prevede, infatti, che i criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all’art. 24, l. n. 240/2010 vertano sulla valutazione della “continuità temporale” della produzione scientifica e non dei titoli e del curriculum. Il D.M., infatti, impone di considerare il numero e la qualità di tutte le esperienze, senza legittimare alcuna prevalenza per l’attività svolta negli ultimi 5 anni, in quanto la procedura selettiva deve mirare a selezionare il candidato migliore rispetto al settore concorsuale e al settore scientifico disciplinare di riferimento, non certo il candidato che dimostra di aver meglio lavorato in un arco di tempo arbitrariamente stabilito. Né si pone una questione di sindacabilità delle valutazioni tecnico – discrezionali della Commissione poiché la dedotta illegittimità attiene al rapporto tra le fonti normative di riferimento ed i prescelti criteri di valutazione dei candidati da seguire nella fase preliminare di selezione del concorso. La finalità della previsione anticipata dei criteri di valutazione è – infatti – quella di operare, in funzione di autolimitazione della sfera di discrezionalità tecnica, un primo livello generale e astratto di criteri da utilizzare, entro il quale sono destinati a inserirsi gli apprezzamenti concreti nei confronti dei singoli candidati, a garanzia di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione”; e l’introduzione di un parametro di giudizio direttamente a valle, al momento della valutazione, rende tanto più illegittima l’attività posta in essere dalla Commissione. Se un criterio di valutazione non è previsto e non è stato inserito nel bando e nel primo verbale, allora non deve neppure essere utilizzato per integrare o motivare la valutazione dei candidati.

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