L’art. 34, co. 2, cod. proc. amm., sancendo il divieto per il giudice di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati, preclude la possibilità che il giudicato non si limiti ad accertare la legittimità della pregressa azione amministrativa ma contenga indicazioni in ordine alla normativa da applicare pro futuro. Pertanto, nel disporre la rinnovazione della procedura concorsuale, la pronuncia conformativa non può statuire una “cristallizzazione” della normativa in vista della riedizione del potere.
Tar Puglia, Bari, sez. I, sent. n. 566 del 14.5.2026
PROFESSORE ORDINARIO – ANONIMATO DEI CANDIDATI – RICUSAZIONE DEI COMMISSARI – CRITERI DI VALUTAZIONE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – COERENZA CON IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE PAED-02/A – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO”