Esorbitano dal sindacato di legittimità devoluto al giudice amministrativo sulle attività di carattere discrezionale, quali i giudizi in sede concorsuale, le censure con le quali si lamenta che il punteggio conseguito non sarebbe adeguato all’effettivo pregio delle pubblicazioni e dei titoli posseduti dal candidati, in quanto, attraverso censure di questo tenore, viene sollecitato un sindacato di tipo sostitutivo rispetto a profili di carattere tecnico rimesso invece al potere discrezionale dell’amministrazione.
Tar Campania, Napoli, sez. I, sent. n. 5349 del 25.9.2026
RICERCATORI – GIUDIZIO DI INIDONEITÀ DI TUTTI I CANDIDATI – ASSENZA DI OBBLIGO DI PROCLAMARE UN VINCITORE – AUTONOMIA DELLA NUOVA COMMISSIONE RISPETTO ALLA PRECEDENTE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – INCOMPATIBILITÀ DEL COMMISSARIO – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA – UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO – RIGETTO