Esorbitano dal sindacato di legittimità devoluto al giudice amministrativo sulle attività di carattere discrezionale, quali i giudizi in sede concorsuale, le censure con le quali si lamenta che il punteggio conseguito non sarebbe adeguato all’effettivo pregio delle pubblicazioni e dei titoli posseduti dal candidati, in quanto, attraverso censure di questo tenore, viene sollecitato un sindacato di tipo sostitutivo rispetto a profili di carattere tecnico rimesso invece al potere discrezionale dell’amministrazione.
Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 12954 del 15.7.2026
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ONERE MOTIVAZIONALE RAFFORZATO IN PRESENZA DI PROFILO PREVALENTEMENTE POSITIVO – CONTRADDITTORIETÀ TRA PREMESSE FAVOREVOLI E CONCLUSIONI NEGATIVE – IDENTITÀ TESTUALE DEI GIUDIZI INDIVIDUALI – SETTORE CONCORSUALE 06/D6 – ACCOGLIMENTO