Tar Lazio, Roma, sez. III ter, sent. n. 17095 del 15.11.2023

RICERCATORI DI TIPO A – PROVA DI RESISTENZA – SCRITTI DIFENSIVI AVVOCATURA – CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM – PUBBLICITÀ PROVA ORALE – GIUDIZI INDIVIDUALI – PRINCIPIO DI ETEROINTEGRAZIONE DEL BANDO - SETTORE CONCORSUALE 10/B1 - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-ART/03 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TRE – ACCOGLIMENTO

È inammissibile la censura relativa alla mancata integrazione della prova di resistenza, quando questa sia contenuta nella documentazione preparata dall’Avvocatura di Ateneo, tramesso alla difesa erariale, ma non formulata ritualmente dall’Avvocatura dello Stato attraverso scritti difensivi.

L’eccezione riguardante l’inammissibilità del ricorso relativa alla mancata integrazione della prova di resistenza è infondata qualora le censure del ricorrente siano rivolte all’incompleta predeterminazione dei criteri di valutazione nel verbale preliminare; vizio che, se sussistente, conduce alla rinnovazione dell’intera procedura.

È illegittimo l’operato della commissione che pur recependo le categorie e i punteggi massimi indicati dal bando di concorso e specificandoli in sottocategorie e subpunteggi, non indica i criteri di attribuzione dei punteggi entro i margini definiti, non esplicitando il rapporto tra il punteggio numerico – nella sua attribuzione tra minimo e massimo – e il giudizio correlato alla singola voce cui è riferito. In assenza di spiegazione dei criteri di attribuzione, il voto numerico non consente di ricostruire l’iter logico seguito dalla Commissione giudicatrice. A sanare la carenza motivazionale non possono concorrere le tabelle prodotte dall’amministrazione nel corso del giudizio, non allegate ai verbali ovvero richiamate per relationem all’interno degli stessi, per cui non possono essere fatte rientrare nel perimetro degli atti del procedimento. Non essendo atti del procedimento, esse non possono essere utilizzate per ricostruire le ragioni delle valutazioni della Commissione a causa del divieto di integrazione postuma della motivazione del provvedimento in sede processuale.

Affinché un’aula o sala sia aperta al pubblico, occorre che durante le prove orali del concorso sia assicurato il libero ingresso al locale ove esse si tengono a chiunque voglia assistervi e, quindi, anche ai candidati che abbiano già sostenuto il colloquio o che non vi siano stati ancora sottoposti, atteso che ogni candidato è titolare di un interesse qualificato a presenziare alle prove degli altri, onde verificare di persona il corretto operare della Commissione esaminatrice. Per la prova orale dei concorsi pubblici non è mutuabile la giurisprudenza formatasi in materia di appalti pubblici, dove la selezione è esclusivamente cartolare e l’eventuale deroga al principio di pubblicità nelle sedute di gara ha quale necessario contrappeso la registrazione da parte del sistema informatico di ogni azione compiuta dai commissari in quanto con riguardo alle prove orali svolte in presenza, la pubblicità della seduta è garantita dalla possibilità di accedere all’aula da parte di chi vi abbia interesse, secondo una logica che va osservata tanto nelle sedute presenza quanto in modalità telematica.

Dalla scelta della Commissione di non esprimere giudizi individuali sui candidati non può derivare l’illegittimità del bando per contrasto con il Regolamento di Ateneo, poiché la Commissione avrebbe dovuto colmare la lacuna della lex specialis con l’applicazione della disposizione regolamentare pretermessa, nel rispetto del principio di eterointegrazione.

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