Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, sez. Unica, sent. n. 169 del 5.10.2026

RICERCATORI - VALUTAZIONE COMPARATIVA - RINNOVAZIONE DELLA PROCEDURA - NOMINA DELLA COMMISSIONE - MANCATO SORTEGGIO DEI COMMISSARI - INDIRIZZI ANAC NON VINCOLANTI - AUTONOMIA UNIVERSITA' - ONERE DI MOTIVAZIONE - OBBLIGO DI ASTENSIONE - CONFLITTO DI INTERESSE - DISCREZIONALITÀ TECNICA - PROVA DI RESISTENZA - GIUDIZIO ANALITICO E OMESSO PUNTEGGIO NUMERICO - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO - RIGETTO

Nelle procedure di reclutamento universitario è legittima la nomina della Commissione giudicatrice senza ricorso al sorteggio dei commissari, non costituendo le raccomandazioni dell’ANAC (delib. n. 1208/2017) e gli indirizzi del MIUR prescrizioni vincolanti, bensì meri suggerimenti, a fronte dell’autonomia statutaria e regolamentare riconosciuta agli Atenei, i quali possono adottare misure anche diverse purché idonee a prevenire in modo efficace il rischio corruttivo, quale la nomina di commissari esterni; la scelta dei commissari, inoltre, non costituisce procedura comparativa e non richiede specifica motivazione, essendo sufficiente il richiamo alla normativa di riferimento e l’indicazione della qualità di esperto del nominato, idoneità che si presume in capo a professori di prima fascia di lungo corso nel settore. La sopravvenuta riforma che impone il sorteggio dei commissari non opera retroattivamente e, anzi, conferma che tale modalità non era in precedenza obbligatoria.

Le cause di astensione ex art. 51 c.p.c. sono tassative; nei concorsi universitari i rapporti di collaborazione scientifica e le pubblicazioni comuni tra un commissario e un candidato non comportano di per sé l’obbligo di astensione, costituendo ipotesi fisiologica nel mondo accademico, e tale obbligo sorge soltanto in presenza di una comunanza di interessi economici di intensità, stabilità e continuità tali da far ragionevolmente dubitare dell’imparzialità del giudizio; sono parimenti irrilevanti i collegamenti sui social network le c.d. “amicizie” su facebook e le manifestazioni di apprezzamento tramite emoticon non assimilabili all’amicizia personale rilevante ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c., tenuto conto che il funzionamento stesso del social consente il contatto con persone del tutto sconosciute nella vita quotidiana.

La produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali altrui, quali gli screenshot di un profilo social, è legittima quando necessaria all’esercizio del diritto di difesa, che assume carattere prevalente, nel rispetto dei doveri di pertinenza e non eccedenza (artt. 6, 9 e 17 Reg. UE 2016/679), spettando all’autorità giudiziaria adita e non al Garante pronunciarsi sull’utilizzabilità dei dati.

Ferma la natura di discrezionalità tecnica delle valutazioni comparative della Commissione  sindacabili nei soli limiti del travisamento dei fatti, della manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o palese inattendibilità, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’organo tecnico ove residuino margini di fisiologica opinabilità sono inammissibili, per difetto di prova di resistenza, le censure del candidato collocato in posizione non utile (terzo graduato) che non dimostri che il loro accoglimento gli consentirebbe di superare i candidati meglio collocati; nel merito, la valutazione comparativa consiste in un raffronto globale e complessivo delle capacità e dei titoli dei candidati, che non impone l’attribuzione di un punteggio numerico a ciascun titolo né una valutazione atomistica, essendo sufficiente in coerenza con l’autonomia regolamentare dell’Ateneo un motivato giudizio analitico idoneo a rendere intelligibile l’iter logico seguito, fondato sulla maggiore o minore congruenza del profilo del candidato con il settore messo a bando.

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