Le esternazioni attraverso un post pubblicato su Facebook pubblicato dal Presidente di una commissione per la procedura selettiva per la copertura di un posto da ricercatore, quand’anche sollecitate da atteggiamenti aggressivi messi in atto dal candidato, che rilevino una scarsa stima professionale per quest’ultimo, nonché l’esistenza di rapporti tutt’altro che sereni tra i soggetti coinvolti dallo scambio, non solo sul piano professionale, ma anche su quello personale, non consente di escludere anche solo il sospetto che il giudizio espresso dalla commissione presieduta dal Professore in questione possa esser conseguenza di un turbamento della terzietà dell’organo giudicante. In questi casi grava sul Presidente della commissione un obbligo di astensione rilevante ai sensi dell’art. 51 c.p.c.
Tar Sicilia, Catania, sez. I, 9.5.2025, sent. n. 1492
PROFESSORE ORDINARIO – DIVIETO ART. 3 DPR 117/2000 – OBBLIGO DI ASTENSIONE – SETTORE CONCORSUALE 01/A6 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MAT/09 – ACCOGLIMENTO PARZIALE