La discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice – sottratta al controllo di legittimità del Giudice Amministrativo, salvo che tale discrezionalità sia stata resa in modo irrazionale – si esplica non solo sul riguardo al versante “valutativo” della procedura, ma anche rispetto alla definizione preventiva dei criteri che tale valutazione informano e regolano. Ne discende che il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere in particolari ipotesi-limite, riscontrabili dall’esterno e con immediatezza dalla sola lettura degli atti (errore sui presupposti, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza).
È infondata la censura del ricorrente riguardante la strutturazione del sistema dei punteggi e la fissazione di un’altissima soglia per l’idoneità (50/100), non solo in virtù della discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice ma anche in considerazione del fatto che il ricorrente non offre elementi concreti e apprezzabili per indurre a ritenere che le denunciate storture e irrazionalità del sistema apprestato dalla commissione si siano riverberate così negativamente sul punteggio ottenuto da precludergli il conseguimento dell’idoneità.
L’istanza di accesso agli atti formulata dal ricorrente deve essere accolta in quanto funzionale all’impugnazione dei medesimi atti di cui è richiesta l’ostensione e, correlativamente, alla tutela del bene della vita anelato dal ricorrente, dovendosi ritenere sussistente il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare in relazione al rischio, specificamente prospettato nella domanda di accesso, di riassegnazione ad altre posizioni delle risorse che erano state appostate per il reclutamento di ricercatori per il SSD di riferimento.