Nei concorsi per la copertura di posti di professore universitario di prima fascia, la valutazione comparativa che la commissione esaminatrice è chiamata a svolgere consiste in un raffronto globale delle capacità e dei titoli dei vari candidati, con la conseguenza che essa non deve essere condotta con un grado di dettaglio tale da instaurare una comparazione puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli il che farebbe perdere la contestualità sintetica della valutazione globale essendo invece sufficiente che i titoli siano stati considerati nel quadro di detta valutazione complessiva.
I criteri, i parametri e gli indicatori predeterminati dalla commissione non devono tradursi in gabbie meccanicistiche ancorate a puntuali pesi specifici, dovendo invece la commissione giustificare con congrua motivazione la scelta finale in modo da far emergere le ragioni della prevalenza di un candidato sull’altro; in assenza di errori di fatto o di macroscopiche illogicità, il giudice amministrativo non può sostituire alla valutazione opinabile dell’organo tecnico la propria, altrettanto opinabile.
Con riguardo al divieto di profilatura, è illegittima la condotta della commissione che elevi a criterio preferenziale uno soltanto dei sotto-ambiti scientifici nei quali il settore concorsuale può articolarsi, dovendo invece la valutazione di congruenza dei profili curriculari riferirsi all’intero settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione; le informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni del futuro professore, previste dall’art. 18, comma 1, lett. a), L. 240/2010 a fini meramente informativi, non possono costituire criteri di valutazione dei candidati. La censura di profilatura non è tuttavia fondata quando i criteri adottati dalla commissione contemplino esclusivamente la congruenza dei titoli e delle pubblicazioni con il settore concorsuale e i giudizi finali non operino alcuna commistione tra oggetto della futura attività e criteri valutativi.
Quanto infine all’impugnabilità degli atti endoprocedimentali, il candidato ha l’onere di impugnare immediatamente il bando soltanto ove una sua previsione gli precluda la partecipazione, mentre ogni altro vizio degli atti concorsuali va fatto valere mediante impugnazione del provvedimento conclusivo della procedura.