Gli incarichi di docenza a tempo determinato svolti presso l’Accademia delle Belle Arti non sono riconducibili ai ruoli di Professore Universitario di prima o seconda fascia – e quindi erroneamente indicati con tale qualifica nel curriculum vitae del candidato – essendo inammissibile la parificazione dei titoli rilasciati dall’Accademia delle Belle Arti rispetto a quelli rilasciati dagli Atenei Universitari. I primi, infatti, consistono in contratti di docenza che consentono la collaborazione all’interno dell’Accademia a soggetti esterni al personale interno strutturato, come desumibile dall’art. 2, co.6 della l. n. 508 del 1999 – che esclude espressamente la possibilità di conferire tali incarichi al personale in servizio di ruolo – e dalla procedura selettiva utilizzata, volta all’individuazione di personale docente esterno per il conferimento di incarichi di docenza.
Tar Sicilia, Catania, sez. I, sent. n. 1492 del 9.5.2025
PROFESSORE ORDINARIO – DIVIETO ART. 3 DPR 117/2000 – OBBLIGO DI ASTENSIONE – SETTORE CONCORSUALE 01/A6 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MAT/09 – ACCOGLIMENTO PARZIALE