Gli incarichi di docenza a tempo determinato svolti presso l’Accademia delle Belle Arti non sono riconducibili ai ruoli di Professore Universitario di prima o seconda fascia – e quindi erroneamente indicati con tale qualifica nel curriculum vitae del candidato – essendo inammissibile la parificazione dei titoli rilasciati dall’Accademia delle Belle Arti rispetto a quelli rilasciati dagli Atenei Universitari. I primi, infatti, consistono in contratti di docenza che consentono la collaborazione all’interno dell’Accademia a soggetti esterni al personale interno strutturato, come desumibile dall’art. 2, co.6 della l. n. 508 del 1999 – che esclude espressamente la possibilità di conferire tali incarichi al personale in servizio di ruolo – e dalla procedura selettiva utilizzata, volta all’individuazione di personale docente esterno per il conferimento di incarichi di docenza.
Tar Lazio, Roma, sez. IV quater, 28.11.2024, sent. n. 21390
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – SETTORE CONCORSUALE 11/ C2 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M–STO/05 – ACCOGLIMENTO