La congruità dell’attività del candidato con i contenuti del settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura rappresenta uno dei parametri specificamente indicati dalla normativa per misurare il profilo scientifico dei partecipanti, mentre l’individuazione del nesso di interdisciplinarità non può essere rimesso alla scelta soggettiva dei commissari ma deve basarsi su una preventiva tipizzazione operata a livello normativo.
L’autonomia didattica e scientifica riconosciuta all’Università non può sortire l’effetto di dilatare il perimetro delle esperienze scientifiche e didattiche rilevanti ai fini della selezione pubblica di un ricercatore in Antropologia BIO/08, che deve rispettare il preciso e vincolante sistema ministeriale delle classificazioni per settori scientifico-disciplinari, al fine di evitare che si introducano elementi di giudizio che renderebbero relativistica, soggettivistica e, in definitiva, eccessivamente opinabile, la valutazione da esprimere.
È irragionevole che non sia dato risalto al possesso della specifica abilitazione a professore di seconda fascia (ASN) per il settore BIO/08 conseguita dalla originaria ricorrente, svilendosi, di fatto, un titolo di specifico rilievo per la selezione di un ricercatore di tipo B, nell’ampia e generica categoria dei “premi e riconoscimenti”, alla quale è riconosciuto un solo punto massimo conseguibile, dovendosi ritenere detta scelta connotata da una irrazionalità di fondo, non potendosi porre sullo stesso piano una concorrente dotata di ASN e una del tutto sfornita.