La spontanea – o meno – esecuzione della sentenza impugnata, da parte dell’Università, non priva l’odierno appellante di interesse a contestare la sentenza di primo grado e di lamentare, in appello, l’esistenza di un pregiudizio grave derivante dalla sua esecuzione.
Deve essere accolta l’istanza cautelare proposta, considerato che sul piano del fumus boni iuris la sentenza impugnata, nell’accogliere il terzo motivo dell’originario ricorso, non sembra meritevole di condivisione in questa fase di sommaria delibazione, tenendo a mente, in punto di diritto, l’orientamento circa l’equilibrata composizione di genere nelle commissioni e tenuto altresì a mente, in punto di fatto, che il Tribunale non sembra avere integralmente esaminato l’effettivo modus operandi del Consiglio e le ragioni per le quali le due donne in possesso dei requisiti non sono state nominate, ragioni pur meritevoli di debito approfondimento nel merito, dovendo, nella comparazione tra i contrapposti interessi tipica di questa fase cautelare, mantenere ferma la res controversa fino al giudizio di merito.