Qualora una Commissione di una procedura per la selezione di un ricercatore di tipo B effettui una riparametrazione del calcolo dei punteggi dei titoli e delle pubblicazioni che non integri una modifica sostanziale del criterio stabilito, ma consista in una interpretazione dello stesso nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, tale interpretazione deve essere considerata ragionevole e perciò legittima.
Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 12954 del 15.7.2026
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ONERE MOTIVAZIONALE RAFFORZATO IN PRESENZA DI PROFILO PREVALENTEMENTE POSITIVO – CONTRADDITTORIETÀ TRA PREMESSE FAVOREVOLI E CONCLUSIONI NEGATIVE – IDENTITÀ TESTUALE DEI GIUDIZI INDIVIDUALI – SETTORE CONCORSUALE 06/D6 – ACCOGLIMENTO