Qualora una Commissione di una procedura per la selezione di un ricercatore di tipo B effettui una riparametrazione del calcolo dei punteggi dei titoli e delle pubblicazioni che non integri una modifica sostanziale del criterio stabilito, ma consista in una interpretazione dello stesso nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, tale interpretazione deve essere considerata ragionevole e perciò legittima.
Tar Campania, Napoli, sez. I, sent. n. 5349 del 25.9.2026
RICERCATORI – GIUDIZIO DI INIDONEITÀ DI TUTTI I CANDIDATI – ASSENZA DI OBBLIGO DI PROCLAMARE UN VINCITORE – AUTONOMIA DELLA NUOVA COMMISSIONE RISPETTO ALLA PRECEDENTE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – INCOMPATIBILITÀ DEL COMMISSARIO – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA – UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO – RIGETTO