Il mero pericolo in astratto di un’incidenza della conoscenza dei nominativi dei candidati sulla fissazione dei criteri di valutazione degli stessi è sufficiente a rendere illegittimi questi ultimi. Rappresenta, pertanto, una violazione della regola dell’anonimato il modus operandi prescelto dall’Ateneo consistente – nel caso di specie – nella scelta di procedere all’esame dell’istanza di ricusazione (fondata su un’istruttoria che ha coinvolto i Commissari) prima della predeterminazione – da parte di questi ultimi – dei criteri di valutazione dei candidati. Dunque, l’Ateneo avrebbe dovuto contemperare l’ossequio al principio di completezza dell’istruttoria del subprocedimento di ricusazione (che ha ritenuto, erroneamente, una giustificazione per tale “disallineamento temporale”) con il rispetto dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti – procedendo alla posticipazione del procedimento di ricusazione rispetto alla fissazione dei menzionati criteri.
Tar Lazio, Roma, sez. IV quater, 28.11.2024, sent. n. 21390
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – SETTORE CONCORSUALE 11/ C2 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M–STO/05 – ACCOGLIMENTO