Il mero pericolo in astratto di un’incidenza della conoscenza dei nominativi dei candidati sulla fissazione dei criteri di valutazione degli stessi è sufficiente a rendere illegittimi questi ultimi. Rappresenta, pertanto, una violazione della regola dell’anonimato il modus operandi prescelto dall’Ateneo consistente – nel caso di specie – nella scelta di procedere all’esame dell’istanza di ricusazione (fondata su un’istruttoria che ha coinvolto i Commissari) prima della predeterminazione – da parte di questi ultimi – dei criteri di valutazione dei candidati. Dunque, l’Ateneo avrebbe dovuto contemperare l’ossequio al principio di completezza dell’istruttoria del subprocedimento di ricusazione (che ha ritenuto, erroneamente, una giustificazione per tale “disallineamento temporale”) con il rispetto dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti – procedendo alla posticipazione del procedimento di ricusazione rispetto alla fissazione dei menzionati criteri.
Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 12954 del 15.7.2026
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ONERE MOTIVAZIONALE RAFFORZATO IN PRESENZA DI PROFILO PREVALENTEMENTE POSITIVO – CONTRADDITTORIETÀ TRA PREMESSE FAVOREVOLI E CONCLUSIONI NEGATIVE – IDENTITÀ TESTUALE DEI GIUDIZI INDIVIDUALI – SETTORE CONCORSUALE 06/D6 – ACCOGLIMENTO