Tar Puglia, Bari, sez. I, sent. n. 566 del 14.5.2026

PROFESSORE ORDINARIO – ANONIMATO DEI CANDIDATI – RICUSAZIONE DEI COMMISSARI – CRITERI DI VALUTAZIONE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – COERENZA CON IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE PAED-02/A – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI "ALDO MORO"

Nelle procedure selettive per la chiamata di professori universitari di prima fascia, non viola il principio dell’anonimato la circostanza che un componente della commissione abbia appreso il nominativo di un candidato in occasione della presentazione di un’istanza di ricusazione, qualora tale componente abbia poi rassegnato le proprie dimissioni prima dell’insediamento della commissione e della determinazione dei criteri generali di valutazione, e la documentazione dei candidati sia stata resa disponibile alla commissione ricostituita soltanto dopo la trasmissione del verbale della seduta preliminare.

Con riguardo alla predeterminazione dei criteri di valutazione, l’attività della commissione costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica non assoggettabile al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo il caso di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà; la previsione regolamentare che impone il rispetto di criteri e parametri predeterminati non può essere interpretata come obbligo di specificazione di pesi e sottopesi per ciascuna voce valutativa, fungendo piuttosto da controlimite all’espansione della discrezionalità valutativa.

È altresì legittima la scelta della commissione di procedere mediante valutazione globale e comparativa dei candidati, senza ricorrere a parametri esclusivamente quantitativi o numerici, e di esprimere i propri giudizi attraverso aggettivazioni qualitative quali ottimo, molto buono, buono le quali, in correlazione con i criteri generali predeterminati, risultano idonee a esprimere in modo chiaro e verificabile le valutazioni sottese, consentendo la ricostruzione a posteriori dell’iter logico seguito.

Infine, la coerenza del profilo scientifico del candidato con il settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura costituisce presupposto ontologicamente imprescindibile della valutazione, con la conseguenza che non è censurabile la scelta della commissione di ritenere non pienamente aderente al SSD PAED-02/A il profilo di un candidato la cui produzione scientifica risulti prevalentemente incentrata su tematiche afferenti a un diverso settore disciplinare, ancorché contiguo.

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