Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 2408 dell’8.3.2023

RICERCATORI DI TIPO A – ILLEGITTIMA COMPOSIZIONE COMMISSIONE - CONFLITTO DI INTERESSE - SETTORE CONCORSUALE 10/A1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-ANT/10 – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE – ACCOGLIMENTO

La semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è condizione sufficientemente idonea ad integrare gli estremi delle cause d’incompatibilità normativamente; tuttavia, nell’applicazione concreta di tale principio, è necessario tenere conto dei caratteri specifici della collaborazione, al fine di valutarne l’intensità e la protrazione nel tempo e, dunque, l’idoneità a determinare un condizionamento per il quale difficilmente un Commissario potrebbe restare pienamente imparziale.

Deve escludersi che in relazione ai messaggi whatsapp scambiati tra i componenti della Commissione possa opporsi la tutela della privacy, qualora questi siano sono stati divulgati pubblicamente, seppur per errore, attraverso la condivisione nel corso di svolgimento della procedura, avendo i messaggi perso qualsiasi connotazione di riservatezza.

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