La semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è condizione sufficientemente idonea ad integrare gli estremi delle cause d’incompatibilità normativamente; tuttavia, nell’applicazione concreta di tale principio, è necessario tenere conto dei caratteri specifici della collaborazione, al fine di valutarne l’intensità e la protrazione nel tempo e, dunque, l’idoneità a determinare un condizionamento per il quale difficilmente un Commissario potrebbe restare pienamente imparziale.
Deve escludersi che in relazione ai messaggi whatsapp scambiati tra i componenti della Commissione possa opporsi la tutela della privacy, qualora questi siano sono stati divulgati pubblicamente, seppur per errore, attraverso la condivisione nel corso di svolgimento della procedura, avendo i messaggi perso qualsiasi connotazione di riservatezza.