Non sussiste alcun difetto d’istruttoria o di motivazione, nel caso in cui la valutazione della Commissione sia generica, trattandosi di quella valutazione dei titoli “a corpo” nei confronti della quali la giurisprudenza ne ha ritenuto la legittimità in una prospettiva che guarda alla globalità della produzione scientifica e del valore del candidato e che esclude che il giudizio di sintesi della commissione possa essere ritenuto viziato solo per il fatto di non aver attribuito uno specifico peso ponderale a questo o a quell’elemento del curriculum scientifico del candidato.
Tar Sicilia, Catania, sez. I, sent. n. 1492 del 9.5.2025
PROFESSORE ORDINARIO – DIVIETO ART. 3 DPR 117/2000 – OBBLIGO DI ASTENSIONE – SETTORE CONCORSUALE 01/A6 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MAT/09 – ACCOGLIMENTO PARZIALE