Non sussiste alcun difetto d’istruttoria o di motivazione, nel caso in cui la valutazione della Commissione sia generica, trattandosi di quella valutazione dei titoli “a corpo” nei confronti della quali la giurisprudenza ne ha ritenuto la legittimità in una prospettiva che guarda alla globalità della produzione scientifica e del valore del candidato e che esclude che il giudizio di sintesi della commissione possa essere ritenuto viziato solo per il fatto di non aver attribuito uno specifico peso ponderale a questo o a quell’elemento del curriculum scientifico del candidato.
Tar Campania, Napoli, sez. I, sent. n. 5349 del 25.9.2026
RICERCATORI – GIUDIZIO DI INIDONEITÀ DI TUTTI I CANDIDATI – ASSENZA DI OBBLIGO DI PROCLAMARE UN VINCITORE – AUTONOMIA DELLA NUOVA COMMISSIONE RISPETTO ALLA PRECEDENTE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – INCOMPATIBILITÀ DEL COMMISSARIO – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA – UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO – RIGETTO