Tar Puglia, Bari, sez. I, sent. n. 1449 del 16.12.2023

PROFESSORE ORDINARIO – INTERESSE A RICORRERE - NOTIFICAZIONE - DISCREZIONALITA' TECNICA - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE - SETTORE CONCORSUALE 10/F1 - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-FIL-LET/10 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO - ACCOGLIMENTO

Il ricorrente ha interesse a ricorrere anche se è sopravvenuto il suo collocamento in quiescenza; la perdita della possibilità di essere nominato professore di prima fascia non impedisce al docente di far valere il proprio interesse all’annullamento degli atti della procedura, al fine di ottenere un riconoscimento -anche solo morale- delle proprie capacità, quindi, della mera idoneità al conseguimento del titolo di professore ordinario. Infatti, il danno non patrimoniale consiste nella lesione di qualsiasi interesse della persona non suscettibile di valutazione economica, e ha natura unitaria e omnicomprensiva

La proposizione dell’azione di annullamento nel termine previsto dalla legge decorre dalla notificazione o dalla comunicazione ovvero, per gli atti di cui non è richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, nel caso in cui questa sia prevista dalla legge o in base alla legge.

La non corretta composizione di una commissione esaminatrice non può, di per sé, integrare un motivo di ricorso da parte del candidato non soddisfatto del risultato concorsuale, laddove non si dimostri che la non corretta composizione abbia influenzato l’andamento del concorso e l’esito negativo per il concorrente.

Il giudizio della Commissione esaminatrice di un concorso costituisce tipica espressione di un giudizio di merito e come tale non sindacabile in sede di legittimità, tuttavia nelle ipotesi in cui si procede alla valutazione di titoli, tale valutazione, in conformità ai principi espressi dall’art. 24, 97 e 113 della Costituzione, è sindacabile quando emerga l’irragionevolezza, la contraddittorietà, la manifesta ingiustizia e l’apoditticità della motivazione del provvedimento alla luce dei presupposti e delle circostanze di fatto.

La necessità di procedere alla modificazione della composizione di una Commissione giudicatrice, nel caso di rinnovazione (anche parziale) di una procedura ritenuta illegittima, e dunque annullata, non ha carattere generale, ma deve essere valutata in base alla natura del procedimento concorsuale dalla natura e rilevanza delle illegittimità che sono state riscontrate nella procedura annullata.

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