Tar Lombardia, Milano, sez. I, sent. n. 358 del 9.2.2023

PROFESSORE ORDINARIO – COMMISSARI - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE DIVERSO – PARITA’ DI GENERE – VALUTAZIONE – DISCREZIONALITA’ AMMINISTRAZIONE - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - SETTORE CONCORSUALE 07/G1 - RIGETTO

I requisiti di competenza fissati dal decreto MIUR 8 agosto 2018, n. 589 per i componenti delle commissioni di concorso per l’abilitazione scientifica nazionale non si applicano anche ai componenti delle commissioni di concorso per la chiamata dei professori, la cui disciplina è interamente rimessa all’autonomia regolamentare delle singole Università. Pertanto, la scelta discrezionale, effettuata dall’Università, di individuare la soglia di competenza dei componenti delle commissioni mediante rinvio, in via principale, ai requisiti del decreto MIUR 8 agosto 2018, n. 589, e, in via subordinata, ai requisiti di competenza alternativi fissati nel Regolamento è pienamente legittima, così come è pienamente legittima la conseguente nomina di un commissario che appartenga al medesimo settore concorsuale della procedura selettiva ma ad un diverso settore scientifico disciplinare, laddove sia in possesso di uno dei requisiti alternativi al raggiungimento dei valori soglia previsti per i Commissari dal decreto MIUR 8 agosto 2018, n. 589.  

La garanzia dell’equilibrio della parità di genere nella composizione delle commissioni d’esame deve essere assicurata in via preventiva rispetto alla nomina, mediante la previsione di equilibrate possibilità, per i componenti di entrambi i generi, di essere nominati, e non già in via successiva rispetto alla nomina. Pertanto la circostanza, del tutto casuale, che il componente non sorteggiato appartenga al genere che, proprio all’esito del sorteggio, è risultato minoritario nella composizione della commissione, non è destinata ad incidere in senso sfavorevole sull’equilibrio della parità di genere, dal momento che il meccanismo del sorteggio rappresenta un imprescindibile meccanismo di garanzia dell’interesse collettivo alla controllabilità dell’azione amministrativa.

Le valutazioni espresse dalle commissioni esaminatrici nei concorsi universitari sono soggette al sindacato del giudice amministrativo nei limiti dell’irragionevolezza, dell’arbitrarietà, del rilievo di macroscopici errori nell’apprezzamento di dati di fatto non opinabili e della violazione del principio di par condicio competitorum, senza che ciò determini uno sconfinamento nello spazio insindacabile del merito amministrativo.

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