Non costituisce ragione di incompatibilità la sussistenza sia di rapporti di mera collaborazione scientifica, sia di pubblicazioni comuni, essendo ravvisabile l’obbligo di astensione del componente della commissione solo in presenza di una comunanza di interessi anche economici, di intensità tale da porre in dubbio l’imparzialità del giudizio; i rapporti personali possono assumere rilievo ma deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro e allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, essendo rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale, caratterizzato dai profili della sistematicità, della stabilità e della co-interessenza economica.
Tar Toscana, sez. IV, sent. n. 1766 del 5.11.2025
PROFESSORE ORDINARIO – POTERE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO – DM 344/2011 – SETTORE CONCORSUALE 06/L1 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SSD MED/41 – UNIVERSITA’ DI PISA – RIGETTO