Nell’ambito di una procedura selettiva di un concorso pubblico quale quella per la copertura di un posto di professore ordinario, è riconosciuta all’amministrazione e alla commissione valutatrice ampia discrezionalità nell’esercizio dell’attività di individuazione dei criteri di valutazione, con conseguente limitazione del relativo sindacato di legittimità del giudice amministrativo alle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri (ovvero di loro non intellegibilità e trasparenza) e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errore procedurale commesso nella formulazione di queste.
La valutazione dell’attività scientifica dei candidati ad una procedura di selezione per la copertura di un posto di professore ordinario è globale e non per singole voci e, pertanto, la commissione non è tenuta a dare conto di tutti i dati curriculari indicati dai candidati.