Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 8100 del 31.8.2023 

PROFESSORE ORDINARIO - RISPETTO DEI TERMINI PROCEDURALI - PANDEMIA - FATTO NOTORIO - RACCOMANDAZIONI ANAC - AUTONOMIA UNIVERSITA' - IMPARZIALITA' - NOMINA NUOVO COMMISSARIO INTERNO - SETTORE CONCORSUALE 06/B1 - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/09 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA - ACCOGLIMENTO 

La censura del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento di un ateneo per la conclusione di una procedura per la chiamata di un professore ordinario da parte di una commissione, pur formalmente corretta, non coglie nel segno sul piano sostanziale qualora il concorso sia stato espletato in tempo di piena pandemia, in cui le difficoltà dei contatti tra persone e delle attività amministrative erano e sono noti a tutti, al punto da costituire un vero e proprio fatto notorio.

Rispetto agli atti di indirizzo e raccomandazioni dell’ANAC per lo svolgimento delle procedure di reclutamento del personale docente universitario, le Università rimangono libere di adottare misure anche diverse, purché idonee a prevenire i rischi evidenziati dal Piano Nazionale Anticorruzione.

Una volta nominata la Commissione giudicatrice di una procedura di reclutamento di un professore ordinario, l’eventuale sostituzione di un suo membro non può prescindere dall’osservanza del modus operandi fatto proprio del Regolamento di ateneo per garantire la massima trasparenza ed imparzialità dell’operato dell’Università che prevede prima la scelta del membro interno e dopo il sorteggio dei membri esterni. Qualora infatti il Regolamento, in conformità all’atto di indirizzo ministeriale n. 39/2018, stabilisca che l’Università prima debba decidere se e chi nominare membro interno per poi procedere alla nomina dei membri esterni, qualora il membro interno debba essere sostituito, l’Università dovrà procedere o alla nuova nomina dell’intera commissione o al sorteggio del nuovo membro interno tra quelli già nominati prima della nomina dei membri esterni.

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