Consiglio di Stato, sez. VII, sent. n. 4234 del 27.4.2023

PROFESSORE ORDINARIO – INTERESSE A RICORERRE – SINDACATO GIURISDIZIONALE - ASPETTI NON PREVISTI DAL BANDO - CARTA EUROPEA DEI RICERCATORI – LAVORI DELLA COMMISSIONE – RAPPORTO TRA COMMISSIONE E CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO - SETTORE CONCORSUALE 13/B4 - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/11 - UNIVERSITÀ DI PISA – RIGETTO

La circostanza che l’appellata fosse già professore ordinario con possibilità di accedere alle previste procedure di mobilità, per le quali avrebbe avanzato richiesta nelle more della definizione del giudizio, non elide la sussistenza e la permanenza dell’interesse a contestare l’esito della procedura in questione, rientrando nelle prerogative e nelle libere scelte dall’appellata stabilire, in esito alla definizione del presente giudizio e ai conseguenti sviluppi sul piano conformativo, quale opzione seguire.

I limiti del sindacato giurisdizionale afferiscono alle valutazioni di merito, restando la cognizione dei fatti elemento indefettibile del giudizio al fine di verificare, nei limiti del dedotto, se il potere attribuito all’autorità sia stato legittimamente esercitato.

È illegittima la proposta del Consiglio di dipartimento che si appunti su aspetti non previsti dal bando, né predeterminati a monte; infatti, l’art. 18 della l. n. 240 del 2010 – stabilendo che nelle procedure in questione la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo può avvenire “esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico – disciplinari”; nella medesima disposizione, inoltre, si prescrive che gli atti di indizione delle procedure devono contenere “informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale” – sottendono alla ratio di scongiurare la predisposizione di bandi con i quali possa essere precostituito un profilo “ad personam”, riferito a competenze già acquisite e particolari, così da privilegiare un candidato a scapito degli altri in assenza di una effettiva comparazione dei relativi meriti scientifici e tecnici, coerentemente con le finalità perseguite dalla legge di riforma.

L’art. 18 della legge 240/2010, pur garantendo l’autonomia del singolo ateneo, affidando alla discrezionalità della sua potestà regolamentare la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, subordina tale autonomia al “rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori”; Carta europea che conferma la sussistenza del principio della necessaria esperienza dei soggetti chiamati a comporre le commissioni di valutazione nel settore oggetto di chiamata.

Ove il Consiglio di dipartimento potesse radicalmente prescindere da una attività valutativa, completa ed accurata, del profilo scientifico dei vari candidati, demandata alla competenza della commissione, ne deriverebbe la radicale inutilità di tale valutazione e la discrezionalità rischierebbe di debordare in arbitrio, in violazione di tutti i principi e le regole in precedenza richiamate. Infatti, se è vero, dunque, che l’art. 18 della l. n. 240 del 2010 demanda al Consiglio di dipartimento la formulazione della proposta di chiamata, la relativa deliberazione deve esaustivamente e correttamente considerare l’esito delle fasi valutative precedenti, non potendo la proposta finale ignorare le risultanze della valutazione riferita ai profili scientifici dei concorrenti, secondo un rapporto che anche escludendo una automatica vincolatività non è certamente di reciproca autonomia.

Le previsioni dell’art. 18 della l. n. 240 del 2010 devono essere interpretate in conformità al principio di concorsualità e trasparenza, dovendosi escludere che il Consiglio di dipartimento possa esprimersi sul maggior merito di un candidato, competendo, tale valutazione all’organo tecnico e, dunque, alla commissione esaminatrice.

Argomenti
, , , , , , , , , ,
Contatta lo Studio
Condividi
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Articoli correlati
29 Mag
PROFESSORE ORDINARIO – ESCLUSIONE CONTROINTERESSATO – PREGIUDIZIO GRAVE E IRREPARABILE – RIGETTO
28 Mag
ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – SUPERAMENTO DEI VALORI SOGLIA OGGETTIVI – VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLE PUBBLICAZIONE SCIENTIFICHE – SETTORE CONCORSUALE 10/M1 – RIGETTO
Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa in materia di concorsi universitari e ASN
Massime recenti
Ultime News