Qualora, a seguito di una pronuncia del giudice amministrativo di annullamento degli atti di una procedura per la chiamata di un professore universitario di seconda fascia, l’Università, in riedizione del potere amministrativo, dichiari vincitore e proceda alla nomina di colui che abbia proposto il ricorso per l’annullamento degli atti della prima procedura, in capo a tale ultimo soggetto non è configurabile la spettanza del bene della vita (ossia la nomina in ruolo) a far data dalla nomina del primo vincitore né, di conseguenza, è configurabile il danno nella misura delle retribuzioni non percepite da tale data. Ed infatti, la nomina del soggetto risultato vincitore in sede di riedizione del potere amministrativo non si fonda su alcun automatismo né sullo scorrimento di una graduatoria, peraltro inesistente, ma avviene all’esito di un giudizio del tutto nuovo, nel quale la commissione può pienamente esercitare la propria discrezionalità tecnica.
Tar Campania, Napoli, sez. I, sent. n. 5349 del 25.9.2026
RICERCATORI – GIUDIZIO DI INIDONEITÀ DI TUTTI I CANDIDATI – ASSENZA DI OBBLIGO DI PROCLAMARE UN VINCITORE – AUTONOMIA DELLA NUOVA COMMISSIONE RISPETTO ALLA PRECEDENTE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – INCOMPATIBILITÀ DEL COMMISSARIO – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA – UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO – RIGETTO