Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 7903 del 30.4.2026

ASN SECONDA FASCIA – VALUTAZIONE PUBBLICAZIONI – COLLOCAZIONE EDITORIALE – MOTIVAZIONE – CONTRADDITTORIETÀ

L’art. 3 del D.M. n. 120/2016 prescrive che la commissione formuli un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati. La motivazione deve esplicitare in modo chiaro, completo ed esaustivo, ancorché in forma succinta, le ragioni per le quali la commissione ritenga di attribuire ovvero denegare l’abilitazione scientifica, non potendo il giudizio fondarsi su espressioni stereotipate, vaghe e generiche.

In tema di valutazione delle pubblicazioni ex art. 4 D.M. 120/2016, la commissione è tenuta ad adempiere all’obbligo della valutazione analitica e critica delle pubblicazioni del candidato.

Non è sufficiente limitarsi ad esprimere opinione negativa sulla collocazione editoriale dei prodotti scientifici affermando che “il numero di pubblicazioni su sede editoriale almeno buona per il settore concorsuale non è sufficiente” e sulla base di tale laconica espressione concludere che il candidato presenta complessivamente pubblicazioni tali da non dimostrare la maturità scientifica richiesta, senza indicare e documentare, neppure a titolo di esempio, quali e quante pubblicazioni di quelle presentate dal candidato presenterebbero collocazione inidonea.

Mancano in radice elementi di collegamento fattuale e individualizzante dei giudizi con il profilo specifico del candidato quando il diniego si risolve in una negazione che potrebbe essere applicabile a qualunque candidato di qualsiasi altra procedura di abilitazione.

Sussiste contraddittorietà intrinseca dell’impianto motivazionale quando il candidato ottiene valutazioni positive per tutti i criteri di cui al comma 1 dell’art. 4 del DM n. 120/2016 [coerenza, apporto individuale, qualità, numero e tipo delle pubblicazioni, continuità temporale, rilevanza], salvo che per quello concernente la collocazione editoriale, e non è dato comprendere il perché la valutazione negativa di tale ultimo parametro dovrebbe prevalere per importanza sulle restanti sufficienze ottenute nella valutazione degli altri parametri.

La carenza e contraddittorietà intrinseca dell’impianto motivazionale del giudizio collegiale non si risolve nemmeno ricorrendo all’ausilio delle valutazioni individuali espresse dai singoli commissari quando risultano parimenti lacunose e, pressoché, di identico tenore letterale.

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