Tar Lazio, Roma, sez. III bis, sent. n. 11018 del 30.6.2023

ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE – DISCREZIONALITA’ TECNICA COMMISSIONE – SINDACATO GIURISDIZIONALE – MOTIVAZIONE – VALUTAZIONE PUBBLICAZIONI - CONFLITTO D’INTERESSE – SETTORE CONCORSUALE 14/B1 - RIGETTO

Il giudizio di un organo di valutazione come quello della commissione di valutazione dell’ASN, che mira a verificare l’idoneità a partecipare al concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità. Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo.

È immune da vizi il giudizio collegiale negativo espresso dalla Commissione che sia sorretto da una adeguata e articolata motivazione che rappresenta poi la sintesi dei giudizi individuali, espressi dai vari componenti della commissione, pur essendo da questi distinguibile.

È immune da vizi il giudizio della commissione che giustifichi le ragioni che hanno spinto a una data conclusione e indichi l’iter logico secondo il quale le pubblicazioni sono state ritenute carenti di originalità e di innovatività, apparendo idonea a descrivere le ragioni che hanno spinto la commissione a pervenire all’esito del giudizio negativo in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 120/2016, dovendosene escludere l’insufficienza e la mancanza di adeguata motivazione. La motivazione di un provvedimento amministrativo consiste infatti nell’enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell’iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell’Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata, sicché la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l’ampliamento.

Non è necessario descrivere analiticamente il contenuto e analizzare il contenuto di ogni scritto preso singolarmente dovendosi ritenere sufficiente, per costante giurisprudenza, procedere ad una descrizione collettiva delle varie opere esaminandone gli aspetti positivi o le criticità. Nel caso di specie la valutazione critica delle varie opere è compiuta dalla commissione in modo puntuale e analitico. Rimane chiaramente ferma la possibilità per il ricorrente di formulare una nuova richiesta, né la valutazione svolta dalla commissione può ritenersi vincolata al precedente giudizio positivo se adeguatamente motivata.

Non c’è alcun conflitto di interesse nel caso in cui un componente della commissione sia stato anche componente della commissione degli esami di profitto nella materia nella quale il ricorrente è, da anni, titolare di cattedra. Il motivo descritto non appare idoneo a determinare una causa di incompatibilità del componente della commissione; in quanto la mera composizione o partecipazione di commissione non risulta idonea a integrare alcuno dei requisiti di cui all’art. 51 c.p.c. se non corredata da elementi idonei a titolo esemplificativo a descrivere ipotesi di commensabilità abituali o simili.

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