Nell’ambito della procedura per l’abilitazione scientifica nazionale, il superamento dei valori soglia oggettivi, pur significativo, non è di per sé decisivo, dovendosi comunque scrutinare la qualità delle pubblicazioni, con una valutazione che dunque non può che essere in una certa misura di discrezionalità tecnica, e sotto alcuni aspetti opinabile, soprattutto quando si tratti di abilitazioni di prima fascia.
Nell’ambito di una procedura per l’abilitazione scientifica, con riferimento al giudizio negativo espresso dalla Commissione sulla qualità delle pubblicazioni scientifiche del candidato, non risulta sussistente alcuna incompatibilità tra il giudizio sulle pubblicazioni del candidato come “meramente descrittive” ed il riconoscimento della sussistenza di rigore metodologico nelle stesse. E’ pacifico infatti che il rigore metodologico attiene essenzialmente al dipanarsi della struttura e del ragionamento svolto nelle pubblicazioni, ma non può confondersi con l’innovatività delle stesse, tantomeno con il raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità.