Non può ritenersi manifestamente illogico o palesemente incongruo il giudizio negativo della commissione di una procedura per il conseguimento dell’abilitazione a professore di seconda fascia che, pur dando atto della coerenza delle tematiche affrontate dal candidato con il settore concorsuale di ricerca e dell’adeguatezza delle pubblicazioni, evidenzi più volte i tratti prevalentemente pratici del curriculum del candidato, il mancato raggiungimento di un’attività scientifica adeguata sul piano del rigore metodologico, il difetto nell’elaborazione di respiro sistematico ed il taglio sostanzialmente ricognitivo di alcune pubblicazioni.
Nell’ambito di una procedura per il conseguimento dell’abilitazione a professore di seconda fascia, la circostanza che due commissari su cinque abbiano espresso una valutazione positiva del candidato non richiede una più estesa esposizione delle ragioni della valutazione conclusiva di segno negativo che sia stata raggiunta a maggioranza. Il giudizio finale, infatti, rappresenta una sintesi coerente dei giudizi della maggioranza dei commissari, non essendo in alcun modo previsto che in esso si debba dar conto con una specifica motivazione della posizione dei commissari che sono rimasti in minoranza.