L’art. 16, comma 3, lett. i), l. n. 240/2010, recepito in sede di normazione secondaria dall’art. 8, co. 5, del D.P.R. n. 95/2016, prevede che quando nessuno dei Commissari appartiene allo specifico settore scientifico disciplinare in cui si è formato il curriculum professionale della ricorrente, la Commissione è obbligata ad acquisire il parere scritto pro veritate sull’attività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori.
Non può essere condivisa la prospettazione di parte appellante, secondo cui dovrebbero essere considerati afferenti ad uno specifico settore scientifico disciplinare i soli candidati già strutturati nel sistema universitario, ovverosia i candidati che abbiano già superato una procedura comparativa e che, per effetto di tale procedura, siano stati formalmente chiamati a svolgere le proprie funzioni di ricerca o di insegnamento in un determinato settore scientifico disciplinare. Sotto tale profilo parte appellata coglie nel segno, affermando che quello dell’afferenza attiene alla corrispondenza di materia tra l’area di disciplina del docente candidato e l’area di disciplina nel cui contesto, in ragione della preparazione e delle competenze specifiche dei commissari, avverrà la valutazione; quello della strutturazione presso un Ateneo attiene, evidentemente al profilo lavorativo e organizzativo della carriera del docente.
Non può poi essere condivisa la prospettazione del Ministero secondo cui le tematiche affrontate dal candidato, seppur rientranti nella declaratoria di un settore scientifico disciplinare, non rappresentato in commissione, sono pur sempre ricomprese nel settore concorsuale per il quale il candidato ha presentato domanda e a cui afferiscono tutti componenti della commissione. Tali tematiche non sarebbero estranee ai commissari e questi sarebbero perfettamente in grado di valutare le pubblicazioni che tali tematiche trattano (giacché il settore concorsuale, a differenza del settore scientifico disciplinare, presenta un’estensione maggiore); tuttavia, la sola appartenenza al settore concorsuale dei commissari non rappresenta idonea garanzia di valutazione, come è espressamente previsto dalla sopra richiamata normativa di riferimento.