In sede di ottemperanza di una sentenza che abbia annullato parzialmente la valutazione comparativa di una procedura concorsuale universitaria limitatamente al criterio dell’attività clinica e abbia ordinato alla medesima commissione di rinnovare esclusivamente tale confronto e il giudizio finale complessivo, incorre in elusione del giudicato la commissione che, pur riconoscendo in sede di riesame la prevalenza di una candidata nel criterio rivalutato, pervenga nuovamente a un esito di ex aequo globale attraverso una riarticolazione dell’ordine di importanza dei criteri e una riponderazione complessiva degli stessi: tale approccio introduce inedite affermazioni integrative che minimizzano l’incidenza del fattore rivalutato in un’ottica sintetica, così eludendo il vincolo conformativo del giudicato mediante un artificio logico che, pur cambiando il valore di una delle premesse, tende a mantenere invariata la conclusione.
L’effetto conformativo della sentenza di annullamento parziale si impone con carattere precettivo e vincolante: le valutazioni discrezionali della commissione sugli altri criteri, non investiti dall’annullamento, sono già state esercitate e sono rimaste intatte in sede giudiziale, sicché la commissione non può, nel preteso esercizio della residua discrezionalità, rimettere in discussione elementi già definitivamente valutati.
Parimenti viola il giudicato il Consiglio di Dipartimento che, a fronte di un nuovo esito di ex aequo, selezioni una delle candidate attraverso un ulteriore confronto di merito comunque connotato, quando la sentenza di cognizione abbia espressamente escluso tale modalità di scelta.
In presenza di elusione del giudicato, gli atti amministrativi adottati sono affetti da nullità e il giudice dell’ottemperanza provvede alla nomina di un Commissario ad acta, con incarico limitato in via esclusiva alla rivalutazione dell’attività clinica delle candidate, alla rinnovazione del solo punto annullato della valutazione comparativa e alla formulazione del conseguente giudizio finale globale, con esclusione di ogni altra valutazione.