Tar Toscana, sez. IV, sent. n. 845 del 4.5.2026

PROFESSORE ORDINARIO – VALUTAZIONE DEI TITOLI – DISCREZIONALITÀ TECNICA DELLA COMMISSIONE – SINDACATO GIURISDIZIONALE – CRITERI DI VALUTAZIONE "A CORPO" – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE – SORTEGGIO DEI COMMISSARI – GRUPPO SCIENTIFICO DISCIPLINARE 12/GIUR-17 (FILOSOFIA DEL DIRITTO) – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE GIUR-17/A (FILOSOFIA DEL DIRITTO) – UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Nei concorsi per la copertura di posti di professore ordinario, la valutazione dei candidati da parte della commissione giudicatrice costituisce espressione di un’ampia discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale, le cui valutazioni non possono essere sindacate nel merito dal giudice amministrativo, ma solo sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità, illogicità manifesta, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. È pertanto inammissibile il ricorso che, lungi dal prospettare vizi evidenti di illogicità o travisamento, si risolva nel sostanziale tentativo di sindacare il legittimo esercizio della potestà valutativa della commissione.

Con specifico riguardo al sistema di valutazione “a corpo”, è del tutto legittimo che la commissione adotti criteri di valutazione globale dei titoli scientifici, didattici e curriculari senza ricorrere a parametri esclusivamente quantitativi o a “gabbie meccanicistiche” ancorate a pesi specifici predeterminati per ciascun elemento, dovendosi al contrario privilegiare una valutazione equilibrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nel loro insieme.

Quanto alla composizione della commissione, le censure relative alle operazioni di sorteggio dei commissari devono essere valutate alla luce della specifica disciplina regolamentare di ateneo: in particolare, ove le linee guida prevedano che le terne di docenti siano preventivamente formate e graduate in ordine alfabetico dal consiglio di dipartimento con associazione di un numero a ciascun candidato, il successivo sorteggio di un numero per ciascuna terna determina univocamente i componenti sorteggiati senza necessità di ulteriori operazioni di “riabbinamento”, con conseguente infondatezza della relativa censura.

Infine, la censura relativa alle modalità di pubblicizzazione del sorteggio svoltosi in seduta pubblica con pubblicazione sul sito istituzionale dell’ateneo è inammissibile ove il ricorrente non abbia previamente impugnato le linee guida che disciplinano tale specifica forma di pubblicità, non potendosi pretendere in sede di ricorso forme di pubblicazione ulteriori (albo pretorio, bacheche istituzionali) non previste dalla normativa regolamentare applicabile.

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