L’art. 34, co. 2, cod. proc. amm., sancendo il divieto per il giudice di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati, preclude la possibilità che il giudicato non si limiti ad accertare la legittimità della pregressa azione amministrativa ma contenga indicazioni in ordine alla normativa da applicare pro futuro. Pertanto, nel disporre la rinnovazione della procedura concorsuale, la pronuncia conformativa non può statuire una “cristallizzazione” della normativa in vista della riedizione del potere.
Tar Campania, Napoli, sez. I, sent. n. 5349 del 25.9.2026
RICERCATORI – GIUDIZIO DI INIDONEITÀ DI TUTTI I CANDIDATI – ASSENZA DI OBBLIGO DI PROCLAMARE UN VINCITORE – AUTONOMIA DELLA NUOVA COMMISSIONE RISPETTO ALLA PRECEDENTE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – INCOMPATIBILITÀ DEL COMMISSARIO – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA – UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO – RIGETTO