Appurata la legittimità della nomina dei membri della Commissione giudicatrice, non è ammissibile la ricusazione della stessa in virtù della pendenza di un contenzioso relativo a precedenti edizioni delle procedure di conferimento dell’ASN. Tale ipotesi, infatti, non può ritenersi sussumibile in quelle tassativamente previste dalla legge in quanto la disciplina della causa pendente concepita dal legislatore non va interpretata nel senso di includervi il contenzioso tra il candidato e l’intera Commissione, bensì quello intercorrente con i singoli membri della stessa.
Tar Campania, Napoli, sez. I, sent. n. 5349 del 25.9.2026
RICERCATORI – GIUDIZIO DI INIDONEITÀ DI TUTTI I CANDIDATI – ASSENZA DI OBBLIGO DI PROCLAMARE UN VINCITORE – AUTONOMIA DELLA NUOVA COMMISSIONE RISPETTO ALLA PRECEDENTE – DISCREZIONALITÀ TECNICA – INCOMPATIBILITÀ DEL COMMISSARIO – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA – UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO – RIGETTO